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I
sistemi elettorali: vecchio sistema
e nuovo sistema
La
legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi
di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, introducendo il voto di lista e il
premio di maggioranza in favore della coalizione di
liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul
piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale
per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta,
dunque, in entrambi i casi, di un sistema
maggioritario di coalizione, con successivo riparto
proporzionale dei seggi spettanti tra le liste
componenti.
Vecchio
sistema
Risultano
dunque abrogati i sistemi elettorali misti, che erano
stati introdotti nel 1993 e applicati nelle elezioni
parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti
dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti
nell´ambito di collegi uninominali, in un unico turno
di votazione, a maggioranza relativa dei voti; mentre
il restante quarto costituiva la quota proporzionale,
attribuita, con modalità differenziate, nelle 26
circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste
che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento
nazionale dei voti), e nelle regioni per il Senato
(con le eccezioni della Valle d´Aosta e del Molise, i
cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due
– erano assegnati maggioritariamente in altrettanti
collegi uninominali). Per la Camera l´elettore
disponeva di due distinte schede di votazione (per la
parte maggioritaria e per la parte proporzionale); per
il Senato, invece, il voto veniva espresso su un´unica
scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e
i voti di tutti i candidati perdenti erano destinati
al recupero proporzionale su base regionale.
Nuovo
sistema
1)
Come si vota
Con i nuovi sistemi di votazione, l´elettore ha a
disposizione una sola scheda elettorale per la Camera,
ed una scheda per il Senato. In entrambe sono
raffigurati i simboli delle liste in competizione,
rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione.
I simboli delle liste appartenenti alla medesima
coalizione appaiono riprodotti in linea verticale, uno
sotto l´altro, su un´unica colonna. L´elettore
esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della
lista prescelta. Non è possibile manifestare “voto
di preferenza” per candidati; la lista è, infatti,
“bloccata”: i nomi sono cioè presentati in un
ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in
favore della coalizione di cui la lista fa parte.
2)
Riparto dei seggi
Per
l´elezione della Camera il riparto dei seggi si
effettua su base nazionale, con successiva
attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla
ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto
complessivamente, sommando le cifre elettorali
nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per
cento del totale dei voti validi, purché almeno una
delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia
rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal
caso, presente esclusivamente in una circoscrizione
territoriale di una regione il cui statuto riconosca
particolari tutele, nella quale la lista abbia
ottenuto almeno il 20 per cento dei voti
circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole
liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4
per cento dei voti validi nazionali, nonché liste
collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano
raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste
rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla
condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti
validi nella propria circoscrizione).
Tra
le coalizioni e le singole liste ammesse sono
ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione,
dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del
seggio della Valle d´Aosta, attribuito con metodo
maggioritario uninominale), utilizzando la formula
proporzionale dei quozienti interi e dei più alti
resti (1) . Ciò si verifica se, al termine di questa
operazione, una delle coalizioni o delle liste singole
abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa
al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso
negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto)
viene attribuita alla coalizione o alla lista singola
con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si
procede, di conseguenza, alla ripartizione dei
restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste
singole.
I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti,
sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A
ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste
che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e
la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale
soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di
minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima
richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la
formula dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna
formazione politica sul piano nazionale sono poi
suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla
distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e
delle singole liste.
Per l´elezione del Senato il riparto dei seggi si
effettua esclusivamente su base regionale. Sono
ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento
dei voti validi della regione, nonché le liste
singole che raggiungano l´8 per cento (comprese le
liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte
di coalizioni non ammesse). Tra le coalizioni o le
singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi
senatoriali spettanti alla regione, applicando la
formula proporzionale dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o
lista abbia ottenuto la quota di maggioranza
corrispondente al 55 per cento dei seggi della
regione, tale cifra viene automaticamente attribuita
alla coalizione o lista singola con il maggior numero
di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è
ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.
I
seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi
tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula
dei quozienti interi e dei più alti resti).
A questo riparto interno sono ammesse le liste
collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento
dei voti validi regionali.
Il sistema descritto per il Senato non si
applica, però, a tutte le regioni. Per la Valle d´Aosta,
il Molise e il Trentino-Alto Adige sono, infatti,
previste alcune discipline specifiche. La Valle d´Aosta
elegge l´unico senatore con sistema maggioritario
semplice. Il Molise elegge i due senatori spettanti
con sistema proporzionale regionale, senza correttivo
maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva,
infine, il precedente sistema elettorale misto: sei
senatori sono eletti, con sistema maggioritario
semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre
nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano,
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo
scopo di valorizzare la distribuzione territoriale dei
diversi gruppi linguistici); mentre l´ultimo senatore
è eletto in base al recupero regionale dei voti non
utilizzati.
1
La formula, in generale, si applica determinando
innanzitutto il “quoziente elettorale”,
corrispondente alla parte intera risultante dalla
divisione del totale dei voti validi delle formazioni
ammesse per il numero dei seggi da assegnare; e,
successivamente, dividendo la cifra elettorale di
ciascuna formazione per il quoziente così ottenuto.
Al termine di tali operazioni, i seggi non ancora
attribuiti sono assegnati secondo l´ordine dei resti
(cioè, del numero di voti eccedenti i quozienti
interi).
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