|
testo
in vigore dal: 9-3-2006
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di facilitare la lettura della scheda elettorale
e l'espressione del voto in occasione
dell'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo
2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'interno;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Schede per l'elezione della Camera dei
deputati
1.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31
del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1,
comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
é sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione
sono riprodotti di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica
riga.».
2. La tabella A-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla
legge 21 dicembre 2005, n. 270, é sostituita da
quella di cui all'allegato 1 al presente
decreto.
Art.
2.
Schede per l'elezione del Senato della
Repubblica
1.
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11
del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
come modificato dall'articolo 4, comma 4, della
legge 21 dicembre 2005, n. 270, é sostituito
dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione
sono riprodotti di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica
riga.».
2. La tabella A del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta
dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n.
270, é sostituita da quella di cui all'allegato
2 al presente decreto.
Art.
3.
Spese per l'organizzazione delle
consultazioni elettorali
1.
Limitatamente all'esercizio finanziario 2006,
per le sole spese comunque connesse allo
svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie, possono essere assunti impegni in
deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art.
4.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Allegato
I
Allegato
II
|