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Nuove regole per il rilascio dei certificati anagrafici

A cura della sezione Affari Generali   16/01/2012

Il capo sezione Affari Generali rende noto che
E’ entrata in vigore il 1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
In pratica, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati dovrà essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio. Sui certificati emessi dal 01.01.2012 è infatti indicato: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.Le Pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n° 183 del 12 novembre 2011).

Normativa di riferimento:

  • Legge n.183 del 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)", art. 15
  • D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"

 

 

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